IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI DI
COMMERCIO
ASSOGGETTABILITA' AD I.V.A. DELLE
PROVVIGIONI CORRISPOSTE
Le provvigioni corrisposte ad agenti, ai fini I.V.A, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/72 sono considerate prestazioni di servizi anche quelle effettuate, dietro corrispettivo, in relazione ad un contratto di agenzia.
L'abitualità delle prestazioni
Ai
sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R. per esercizio di impresa si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, anche delle
attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (tra cui rientra
l'attività intermediaria nella circolazione dei beni e le altre attività
ausiliarie). Ne consegue che qualora per l'intermediario manchi il requisito
dell'abitualità non sorge l'obbligo di assoggettamento ad imposta sul valore
aggiunto e quindi non deve dotarsi di numero di partita I.V.A. In tal caso si
versa nell'ipotesi di prestazioni occasionali ( procacciatore d'affari
occasionale) rientrante nella lettera i dell'art. 81 del T.U.I.R.) soggette
esclusivamente alla ritenuta ai fini delle imposte sui redditi di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 600/73.
L'effettuazione delle operazioni
L''art.
6 del citato D.P.R. dispone che le prestazioni di servizi si considerano
effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Per cui fino a quando la
provvigione, ancorché maturata, non sia stata pagata dalla casa mandante,
l'agente non è obbligato ad emettere alcuna fattura. Qualora, invece, venga
emessa fattura indipendentemente dall'effettivo pagamento, ai sensi del comma
successivo dello stesso articolo 6, l'operazione si considera ugualmente
effettuata e quindi sorge l'assoggettamento ad I.V.A.. In sintesi, anche quando
l'ausiliario del commercio riceve una anticipazione monetaria in conto future
provvigioni deve necessariamente emettere il documento fiscale.
Esemplificando
quanto sopra esposto, qualora la provvigione sia ad es. maturata nel mese di
dicembre, ai fini I.V.A., la fattura può essere emessa anche nell'anno
successivo, e comunque al momento del pagamento. In tale ipotesi l'agente è
esonerato dall'onere di versare l'I.V.A. per il mese di dicembre.
La base imponibile
Ai
sensi dell'art.13 sempre del D.P.R. n. 633/72 la base imponibile delle prestazioni
di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti
all'agente secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
subite per l'esecuzione della prestazione, e i debiti verso terzi eventualmente
accollati alla casa mandante . In tale ipotesi l'agente non può invocare la non
imponibilità da I.V.A. poiché per disposizione di legge l'erogazione di tali
somme deve concorrere a formare la base imponibile).
Restano
escluse da I.V.A. esclusivamente le somme contemplate dal successivo art. 15.
Si tratta delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per
ritardi o altre irregolarità negli adempimenti degli obblighi della casa
mandante, e le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
Infine,
è da evidenziare che la ritenuta Enasarco esposta in fattura dallo stesso
agente non è detraibile dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto
(e della ritenuta d'acconto, anche se poi in sede di dichiarazione annuale dei
redditi, in quanto contributo previdenziale obbligatorio, è deducibile dal
reddito personale dell'agente)
L'aliquota
L'aliquota
I.V.A. è prevista in misura del 20%.
IMPOSTE DIRETTE: LA COMPETENZA FISCALE DELLE
PROVVIGIONI
Le
recenti modifiche alla disciplina civilistica del contratto di agenzia
rivestono particolare interesse per le loro conseguenze in ambito fiscale, in
particolare modo per le imposte dirette.
L'art.
1748 del Codice civile (riformulato con il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65)
stabilisce le modalità ed tempi sul diritto dell'agente al pagamento alla
provvigione, diritto che sorge indipendentemente dall'avvenuto pagamento del
corrispettivo da parte del cliente.
La
provvigione è dovuta dal momento e nella misura in cui la casa mandante ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso
con il cliente. E', tuttavia, possibile che l'atto con cui è conferito il
mandato di agenzia preveda un diverso momento che può essere stabilito fino a
quello in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
controprestazione.
Ai delle imposte dirette, l'imputazione
temporale delle provvigioni avviene secondo il criterio della competenza, la
cui concreta individuazione del periodo è legata al T.U.I.R., in particolare
all'articolo 75 che stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi
si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.
Dal
coordinato disposto dalla normativa fiscale con quella civilistica, così come
modificata, il diritto alla provvigione non è più collegato agli affari che
hanno avuto regolare esecuzione, ma spetta per tutti gli affari conclusi
durante il contratto per effetto dell'intervento dell'agente.
Momento rilevante per l'imposizione ai fini
delle imposte dirette
In
pratica, i principi fissati dal nuovo art. 1748 del C.c. comportano per
l'ambito fiscale (relativamente alle imposte dirette) i seguenti effetti:
1) Nel
momento in cui il contratto di agenzia, stipulato tra casa mandante ed agente,
non deroga al principio generale, la provvigione concorre a formare il reddito
dell'esercizio in cui la prestazione è stata ultimata, cioè in quello in cui la
casa mandante ha adempiuto la prestazione o avrebbe dovuto adempierla (in
sostanza al momento della consegna del bene al cliente, indipendentemente
dall'avvenuto pagamento o meno della fornitura).
2 )
qualora il contratto di agenzia stabilisca tempi particolari, che non possono
superare quello in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
controprestazione, la provvigione concorre a formare il reddito nell'esercizio
in cui si verifica tale condizione (quindi, ad esempio, al momento in cui il
cliente paga la fornitura).
Per
conseguenza, le clausole contrattuali adottate acquistano rilevanza per
l'esercizio di competenza delle provvigioni.
LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
Il
riferimento normativo è dato dall'art.
25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di agenzia. Coordinato con il contenuto del collegato fiscale alla
Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta
d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui
all'art. 11 del T.U.I.R.
Dal
1/1/2003 l'aliquota è pari al 23% ( anno 2000= 18,5%; anni 2001 e 2002= 18%)
Sono
pertanto tenuti ad operare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o
dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali)
derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le
persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le
società di persone ed equiparate;
- le
associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le
società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del
D.P.R. 917/86.
Restano
escluse le imprese agricole.
La
ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari.
La
ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni
corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni
medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti
dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi
Per le
prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (cosiddetti
venditori porta a porta la ritenuta dovuta a titolo d'imposta è applicata nella
predetta misura sul 100% della provvigione.
Inoltre,
la ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:
-
agenzie di viaggio e turismo;
-
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di
persone;
-
distributori di pellicole cinematografiche;
-
agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazioni (l'esenzione non è operante nei casi in cui l'agente renda la
propria prestazione ad altro agente);
-
mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di
assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche
o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di
assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
-
aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria
per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di
compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
-
agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
-
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente;
-
mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese
esercenti la pesca marittima;
-
commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
-
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non
aventi finalità di lucro.
Sono
soggetti alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione.
Ai
fini del computo per il relativo versamento da parte della casa mandante, la
ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Il
versamento della ritenuta deve essere, quindi, effettuato entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso
qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da
indicare è il 1038. Il periodo da indicare è soltanto l'anno: Es. 2001.
I
sostituti d'imposta che hanno operato le ritenute di cui all'art. 25 bis del
D.P.R. 600/73 devono, entro il 31 marzo
(e non più entro il 28 Febbraio) dell'anno successivo, rilasciare la
certificazione relativa alle ritenute operate nell'anno precedente. Tale termine più lungo è dovuto alla
modifica arrecata dall'articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 435/2001.
Peraltro,
riguardo lo scomputo delle ritenute è disposto che le ritenute sono scomputate
dall'imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Mentre
qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dall'imposta
relativa al periodo d'imposta in cui sono state effettuate.
A
titolo esemplificativo, con riferimento alle provvigioni di competenza
d'imposta 2001, si avrà che:
- le
ritenute sulle provvigioni erogate nel 2001 sono scomputabili dall'imposta
relativa ai redditi del 2001;
- le
ritenute sulle provvigioni erogate nel 2002 entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, sono scomputabili dall'imposta
relativa ai redditi dell'anno 2001;
- le
ritenute sulle provvigioni erogate nel 2002 dopo che sia stata presentata la
dichiarazione relativa ai redditi 2001, si scomputano dall'imposta relativa ai
redditi dell'anno 2002.
Anche
per i soggetti IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare,
le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto pero conto dei
diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Viceversa, lo scomputo dei prestatori occasionali è soltanto per cassa.
Infine,
l'ultimo comma prevede che la medesima ritenuta di cui al presente art. 25 bis
si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.