Nuova disciplina  della vendita dei beni di consumo

Codice Civile : vengono introdotti gli art. 1519 bis, ter, quater,quinquies, sexies,septies,octies,nonies Testo integrale

 

In data 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002, in attuazione della Direttiva 1999/44CE.

La normativa  si applica ai contratti di compravendita, permuta, somministrazione, appalto d'opera ed, in generale, a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Aspetti salienti:

a)     Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

b)      Bene di consumo: qualsiasi bene, anche da assemblare.

c)      Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui sopra.

d)     Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore di un bene di consumo nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome,  marchio o altro segno distintivo.

e)     Viene elevato a mesi due il termine per la contestazione dei vizi e difetti del bene acquistato.

f)       Il venditore ha l'obbligo di consegnare il bene di consumo conforme al contratto di vendita.  Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se idonei all'uso al quale servono abitualmente, se conformi alla descrizione fatta dal venditore e se possiedono le qualità presentate al consumatore come modello o campione.

g)      Viene sancita la responsabilità del venditore per difetto di conformità che si manifesta nel termini di anni due dalla consegna del bene.

h)     Qualora il bene venduto presenti difetti di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto;

i)       L'azione diretta a far valere i vizi ed i difetti, non dolosamente occultati dal venditore,  si prescrive in mesi ventisei dalla consegna.

j)       Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore per difetti di conformità imputabile ad un'azione od omissione del produttore, ovvero di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti dei soggetti responsabili. L'azione di regresso deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dall'esecuzione della prestazione.