PENALE TRIBUTARIO
MANETTE AI GRANDI EVASORI: DECRETO LEGISLATIVO 10/3/2000 N. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/3/2000 n.76. ENTRA IN VIGORE IL 15 APRILE 2000.
Il compito di valutare le fattispecie di reato sará affidato ad un GIUDICE UNICO
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE FALSE:
reclusione da 18 mesi a 6 anni.
Se l'ammontare delle fatture false e' inferiore a 300 milioni di lire:
reclusione da 6 mesi a due anni. QUESTA SANZIONE E' SENZA SOGLIA MINIMA QUINDI E' APPLICABILE ANCHE PER PICCOLI IMPORTI. Questa norma si riferisce a chi utilizza fatture false.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI:
quando congiuntamente
a) la singola imposta evasa sia superiore a 150 milioni di lire e
b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dei ricavi dichiarati (o comunque quando l'ammontare sottratto superi i 3 miliardi di lire):
reclusione da 18 mesi a 6 anni
DICHIARAZIONE INFEDELE:
quando congiuntamente
a) la singola imposta evasa sia superiore a 200 milioni di lire e
b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dei ricavi dichiarati (o comunque quando l'ammontare sottratto superi i 4 miliardi di lire):
reclusione da 1 a 3 anni
OMESSA DICHIARAZIONE:
chiunque non presenti dichiarazione annuale iva o dei redditi al fine di evadere imposte, quando ogni singola imposta evasa sia superiore a 150 milioni di lire:
reclusione da 1 a 3 anni
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI:
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:
reclusione da 18 mesi a 6 anni.
Se l'importo delle fatture false e' inferiore a 300 milioni di lire:
reclusione da 6 mesi a 2 anni.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI:
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, OCCULTA o DISTRUGGE in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari:
e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE:
chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o iva, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva:
e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.
VIENE INTRODOTTA LA DEPENALIZZAZIONE NEI CASI DI MINOR GRAVITA'.
SI APPLICA IN OGNI CASO LA LEGGE PIU' FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO NEL CASO DI VARIAZIONE NEL TEMPO DELLE NORME.
PUNTO CENTRALE PER INDIVIDUARE LE CONDOTTE INCRIMINATE E' LA DICHIARAZIONE ANNUALE, AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE, CHE FINISCE PER RAPPRESENTARE IL MOMENTO NEL QUALE SI REALIZZA IL PRESUPPOSTO DELL'EVASIONE.
SONO PREVISTI REATI DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L'USO DI FATTURE FALSE, DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI, DICHIARAZIONE INFEDELE, DICHIARAZIONE OMESSA.
SONO INOLTRE PREVISTI REATI DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI,
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.
IL PRINCIPIO DI SPECIALITA' LIMITA LA POSSIBILITA' DI CUMULO DEGLI INTERVENTI PUNITIVI: SE UN FATTO E' SANZIONATO CONTEMPORANEAMENTE DA UNA SANZIONE PENALE E DA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA, SI APPLICA SOLO LA NORMA SPECIALE.
PER FATTURE FALSE EMESSE FINO AL 15/4/2000:
FINO A 50 MILIONI risulta piu' favorevole l'ART 4 Comma 2 della L.516/82 che prevede la RECLUSIONE FINO A 6 MESI e la MULTA FINO A 5 MILIONI DI LIRE.
Per emissione di fatture false per importo MAGGIORE DI 50 milioni di lire ma inferiore a 300 milioni, risulta piu' favorevole l'ART 8 Comma 3 del DLGS 74/2000 che prevede la RECLUSIONE DA 6 MESI A 2 ANNI.
Per emissione di fatture false MAGGIORE DI 300 MILIONI di lire risulta piu' favorevole l'ART.4 Comma1 della L.516/82, che prevede la RECLUSIONE DA 6 MESI A 5 ANNI e la MULTA DA 5 A 10 MILIONI DI LIRE.
PROCEDIMENTI PREVISTI DALLA L.516/82 (precedente legge piú nota come manette agli evasori) CHE VERRANNO IN MODO AUTOMATICO ARCHIVIATI O ESTINTI:
1 - OMESSA TENUTA O ISTITUZIONE DEL LIBRO GIORNALE, INVENTARI, FATTURE EMESSE, REGISTRO ACQUISTI E CORRISPETTIVI;
2 - OMESSA BOLLATURA O TENUTA DELLE SCRITTURE IN MODO INATTENDIBILE A CAUSA DI IRREGOLARITA' GRAVI, NUMEROSE E RIPETUTE;
3 - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE;
4 - OMESSA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DI CARICO: RICEVUTE FISCALI E BOLLE ACCOMPAGNAMENTO;
5 - STAMPA DI BOLLE O RICEVUTE FISCALI SENZA AUTORIZZAZIONE;
6 - ACQUISTO DETENZIONE ED UTILIZZO DI STAMPATI FORNITI DA TIPOGRAFIE SENZA AUTORIZZAZIONE;
7 - ANNOTAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI DELLE QUALI NON SI E' TENUTO CONTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE;
8 - OMESSA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI O IVA (PER IMPOSTA EVASA INFERIORE A 150 MILIONI DI LIRE);
9 - INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI (PER IMPOSTA EVASA INFERIORE A 200 MILIONI DI LIRE).
PUBBLICATO IN "GAZZETTA UFFICIALE" IL DECRETO SULLA DOCUMENTAZIONE DELL'ESTINZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Con il decreto 13 giugno 2000 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 140 del 17 giugno, sono state definite le modalità di documentazione dell'estinzione dei debiti tributari e dei versamenti delle somme a titolo di riparazione dell'offesa, per beneficiare delle circostanze attenuanti previste dal decreto legislativo 74/2000.
Il provvedimento era previsto dall'articolo 22 del decreto 74/2000 e consente di usufruire di benefici che vanno dalla riduzione fino alla metà della pena alla non applicazione delle pene accessorie.
È previsto che il pagamento del debito tributario sia documentato mediante una dichiarazione, redatta in carta semplice da presentare all'ufficio giudiziario procedente unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato. La dichiarazione deve recare l'attestazione, rilasciata dall'ufficio finanziario competente all'accertamento, dell'avvenuta estinzione del debito relativo ai reati oggetto del procedimento. L'ufficio dovrà specificare se l'estinzione del debito sia avvenuta per acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o altro indicando gli estremi dell'atto definito.
Il pagamento deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato in base al principio di specialità. Le pene previste per i delitti in materia di imposte sui redditi e Iva sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie.
Nel caso si intenda beneficiare della circostanza attenuante in presenza di estinzione per prescrizione o per decadenza del debito tributario, l'imputato di uno dei delitti può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del Codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato. Il giudice, sentito il pm, se ritiene congruo l'importo, fissa con ordinanza un termine non superiore a 10 giorni per il pagamento.
Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito attraverso il modello F24 con l'indicazione, nello spazio relativo al codice tributo, del numero 8887 ("Riparazione offesa nel caso di estinzione per prescrizione o per decadenza del debito tributario, articolo 14 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74") e, nello spazio relativo all'anno di riferimento, dell'anno in cui il versamento viene eseguito.
EFFETTI DEL PAGAMENTO. PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI ENTRO I TERMINI PREVISTI, OLTRE ALLA RIDUZIONE FINO ALLA METÀ DELLA PENA È POSSIBILE EVITARE L'APPLICAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE, QUALI L'INTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI E NON SUPERIORE A TRE ANNI, L'INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ANNO E NON SUPERIORE A TRE ANNI, L'INTERDIZIONE DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ANNO E NON SUPERIORE A CINQUE ANNI, L'INTERDIZIONE PERPETUA DALL'UFFICIO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA, LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ANNO E NON SUPERIORE A TRE ANNI. NEL CASO DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO LA SOMMA PAGATA VIENE RESTITUITA SOLO QUALORA I DEBITI TRIBUTARI RISULTINO ESTINTI PER PRESCRIZIONE O DECADENZA.
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