Iva Comunitaria.
Tra i diversi Paesi della Comunitá vi sono differenti aliquote iva.
Non esistendo barriere doganali le merci possono transitare liberamente da un paese ad un altro.
Regime iva:
ESPORTAZIONI: Non imponibili;
IMPORTAZIONI: Vengono assoggettate ad imposta nel territorio dello Stato ove si importa.
Esiste, comunque, un sistema di controllo su transazioni e operazioni.
Ogni Stato comunica il valore totale delle cessioni effettuate in un trimestre da operatori residenti a operatori di altri Stati. Queste informazioni sono attinte dalle dichiarazioni presentate dagli operatori. I dati sono raccolti in una base elettronica che tutti gli stati debbono detenere.
Una particolarità, per quanto concerne le importazioni, si ha riguardo agli enti non commerciali.
Fino a 16.000.000 di lire l'acquisto effettuato fuori dai confini di Stato è irrilevante, oltre i 16.000.000 è acquisto intracomunitario.
Esempio: comune di Milano, se agisce come consumatore finale, paga l'iva. Se agisce come istituzione detrae l'iva ma solo oltre i 16.000.000 di lire. Qualora un ente non commerciale superi 16.000.000 di lire di acquisti (e non abbia partita iva) gli viene attribuita automaticamente una partita iva.
Il consumatore finale subisce l'imposta nel Paese dove acquista.
Acquisto di auto nuova:
Si ha l'assoggettamento ad imposta nel Paese di DESTINAZIONE (sia che l'acquirente sia un privato o sia un titolare di partita iva).
Si considera nuova un'auto se non ha superato i 6 mesi dall'immatricolazione OPPURE se non ha percorso più di 6.000 KM
Il bene può essere immatricolato solo dopo il pagamento dell'iva, pagamento che deve risultare dal modello F24 e dalla fattura vidimata dall'Ufficio Iva.
Acquisto di auto usata:
Se, ad esempio, viene acquistato un bene usato in Francia non si paga l'iva in Italia. La ragione è dovuta al fatto che questo tipo di acquisto "sfugge" al controllo, infatti non si riesce a valutare se l'acquisto sia soggetto dal regime dei beni usati, ovvero al regime del margine, o se sia inquadrabile tra gli acquisti intracomunitari.
Non vengono considerati, invece, acquisti intracomunitari i beni introdotti per installazione e/o montaggio. L'introduzione di tali beni va comunque segnalata nel modello intrastat.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'ACQUISTO:
consegna al cessionario nel territorio dello stato o, se anteriori, data fattura o pagamento del corrispettivo.
MOMENTO IMPOSITIVO: non è quando il bene passa il confine ma quando arriva a destinazione (es. Catania). Nel momento in cui viaggia è ancora in capo allo stato estero.
L'iva si applica nel luogo dove è situato il committente.
Esempio: committente privato.
Trasportatore inizio trasporto iva
ITALIA FRANCIA FRANCIA nomina rappr. Fiscale
FRANCIA ITALIA ITALIA nomina rappr. Fiscale
EXTRA C.E. ITALIA ITALIA nomina rappr. Fiscale
Committente soggetto passivo di imposta.
Trasportatore committente iva Italia non soggetto
ITALIA U.E. NO SI
U.E. ITALIA SI NO
U.E.1 U.E.2 NO SI
Lavorazioni eseguite su beni mobili:
il principio è quello del committente, si considerano effettuate nel luogo dove si trova il Committente.
La normativa non prevede l'operazione con 4 soggetti; nel caso è necessaria la segmentazione.
Alcuni esempi di
triangolazioni.
B soggetto italiano vende i beni ad A soggetto italiano il quale li vende a C soggetto francese.
Materialmente e' B che consegna i beni in Francia a C, ne cura materialmente il trasporto e ne è responsabile (i beni in non passano da A).
La fattura viene emessa da A nei confronti di C (francese) in base all'art. 41 (non imponibile iva).
Soggetto A (francese) vende a C (tedesco) il quale vende a C (italiano), ma i beni vengono consegnati direttamente da A (francese) a C (italiano).
Il soggetto tedesco non è imponibile per acquisto intracomunitario perché il soggetto A (francese) introduce beni in altro stato, il soggetto B (tedesco) emetterà fattura al soggetto C (italiano) il quale dovrà pagare l'imposta.
Soggetto italiano vende a soggetto svizzero, il quale vende a soggetto tedesco. I beni sono consegnati direttamente dall'italiano al tedesco. Questa non è una cessione intracomunitaria.
L'Italia dovrebbe emettere fattura con Iva oppure la Svizzera nomina rappresentante fiscale in Italia e fare riferimento all'art. 58 e quindi diventa una vendita alla Germania in base all'art. 41 non imponibile iva.
Art. 50 bis D.L. 331/93:
Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, denominati "depositi iva", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.
Soggetti abilitati a gestire il deposito senza autorizzazione.
- imprese esercenti magazzini generali autorizzati;
- imprese esercenti depositi franchi;
- imprese operanti nei punti franchi;
- depositi di prodotti soggetti ad accise;
- depositi doganali.
Con autorizzazione:
- soggetti che custodiscono beni in conto proprio;
- soggetti che custodiscono beni del depositante - consignment stock;:
- soggetti che custodiscono beni in conto terzi.
Devono essere società ed avere un capitale minimo di un miliardo di lire.
Operazioni effettuate SENZA
pagamento dell'imposta:
- acquisto intracomunitario con introduzione nel deposito;
- immissione in libera pratica di beni con introduzione nel deposito;
- cessione intracomunitarie introduzione nel deposito;
- cessione di beni custoditi nel deposito;
- cessione intracomunitari di beni estratti dal deposito;
- esportazione di beni estratti dal deposito;
- prestazioni di servizi relative ai beni custoditi;
- trasferimento beni in altro deposito iva.
L'estrazione dei beni dai depositi è effettuata da soggetti iva, l'utilizzo e il commercio nello stato comporta il pagamento dell'imposta. L'imposta è dovuta da chi estrae ai sensi dell'art. 17 comma 3.
Obblighi del depositario:
- registro carico/scarico;
- conservare un esemplare dei documenti relativi a introduzione dei beni, estrazione dei beni e scambi durante la giacenza;
- assume la qualifica di rappresentante fiscale;
- responsabilità solidale con soggetto passivo per mancanza applicazione dell'imposta.
Documenti per introduzione ed
estrazione:
- documento amministrativo commerciale o di trasporto;
- importazione, documento doganale;
- esportazione dichiarazione doganale.