Rottamazione, distruzione e trasformazione di beni
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n.640/2001 depositata il 17 gennaio 2001, è intervenuta nella delicata
tematica della "rottamazione" o distruzione dei beni.
L'art.53 del D.P.R. n.633/72
prevede una presunzione di cessione dei beni che non si trovino nei luoghi in
cui il contribuente svolge la propria attività, né in quelli dei suoi
rappresentanti.
Al fine di evitare tale
presunzione e non vedersi contestare l'evasione per i beni considerati
"ceduti", alcune circolari del Ministero delle Finanze, per il periodo
antecedente il 1997, avevano previsto una specifica procedura per la
distruzione dei beni (era necessaria una preventiva comunicazione all'Ufficio
delle Imposte dirette e all'Ufficio IVA).
La Cassazione ha affermato che la
procedura in esame doveva esser stabilita da uno specifico decreto del
Ministero (D.P.R. n.441 del 10 novembre 1997) e non da istruzioni ministeriali, con la conseguenza
che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, era consentito "qualsiasi mezzo
di prova per superare la presunzione di cessione"; nella controversia citata la
Corte ha ritenuto sufficiente anche la semplice verbalizzazione da parte di
dipendenti che hanno assistito alla distruzione dei beni.
La materia è oggi disciplinata
dal D.P.R. n.441/97, emanato in attuazione della Legge 662/96.
L'art.2, comma 4, del decreto
citato, ed il paragrafo 1.3.3 della correlata Cir. Min. n.193/E del 23 luglio
1998 hanno stabilito le seguenti formalità:
1) invio di una comunicazione
scritta all'Ufficio delle Imposte dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza
competenti per territorio almeno cinque giorni prima della data stabilita per
l'operazione di distruzione o rottamazione.
La comunicazione, da redigersi su
apposito modulo ministeriale, deve evidenziare:
-data, ora e luogo
dell'operazione di distruzione;
-modalità di espletamento di tale
operazione;
-natura,quantità, qualità e
ammontare complessivo (prezzo d'acquisto, costo di produzione della merce da
distruggere o trasformare) nonché valore della merce che si otterrà
dall'operazione di distruzione o trasformazione.
Se la distruzione non avviene nel
comune in cui l'impresa ha il suo domicilio fiscale ma in uno diverso, sarà
all'Ufficio competente su quest'ultimo al quale dovrà essere indirizzata la
comunicazione.
La comunicazione non è necessaria
qualora la distruzione sia stata disposta da un organo della pubblica amministrazione.
2) il verbale redatto al termine
dell'operazione da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o da un
ufficiale della G.d.f. o da un notaio, sottoscritto dall'imprenditore o dal suo
rappresentante legale o negoziale, sarà l'elemento di prova nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria al fine di superare la presunzione di cessione
dei beni;
3) in ipotesi di movimentazione
dei beni risultanti dalla rottamazione o trasformazione è obbligatorio
compilare il documento di trasporto.
La Cir. Min. n.241/E del 19
ottobre 1998 precisa quanto segue:
"- la presenza dei funzionari
degli Uffici alle operazioni di distruzione o trasformazione di beni
costituisce espletamento dei normali compiti di istituto a cui deve
necessariamente provvedersi;
- gli Uffici devono riscontrare
per iscritto anche a mezzo fax, la comunicazione del contribuente di cui al
paragrafo 1.3.3, lett. a) della ripetuta circolare (ndr. Cir. Min. n.193/E del
23 luglio 1998), confermando così la propria presenza alle suddette operazioni
di distruzione o trasformazione"
Infine "... la presenza dei
funzionari alle menzionate operazioni di distruzione o trasformazione deve
costituire la regola, e ciò in considerazione della rilevanza e della
delicatezza delle suddette attività, da espletare nell'interesse
dell'Amministrazione finanziaria".
Per i beni che hanno un costo
complessivo inferiore ai 10 milioni di Lire è sufficiente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15.
Tale atto dovrà contenere:
- data, ora e luogo
dell'operazione di distruzione;
- natura,quantità, qualità e
ammontare complessivo (prezzo d'acquisto, costo di produzione della merce da
distruggere o trasformare) nonché valore della merce che si otterrà
dall'operazione di distruzione o trasformazione.
Il Ministero ha precisato che la procedura disciplinata dall'art.2, comma 4 del D.P.R. n.441/97 non deve essere applicata per "quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto, o ad esse equiparabili, per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassi precedente".