Rottamazione, distruzione e trasformazione di beni

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.640/2001 depositata il 17 gennaio 2001, è intervenuta nella delicata tematica della "rottamazione" o distruzione dei beni.

 

L'art.53 del D.P.R. n.633/72 prevede una presunzione di cessione dei beni che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività, né in quelli dei suoi rappresentanti.

 

Al fine di evitare tale presunzione e non vedersi contestare l'evasione per i beni considerati "ceduti", alcune circolari del Ministero delle Finanze, per il periodo antecedente il 1997, avevano previsto una specifica procedura per la distruzione dei beni (era necessaria una preventiva comunicazione all'Ufficio delle Imposte dirette e all'Ufficio IVA).

 

La Cassazione ha affermato che la procedura in esame doveva esser stabilita da uno specifico decreto del Ministero (D.P.R. n.441 del 10 novembre 1997) e non da  istruzioni ministeriali, con la conseguenza che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, era consentito "qualsiasi mezzo di prova per superare la presunzione di cessione"; nella controversia citata la Corte ha ritenuto sufficiente anche la semplice verbalizzazione da parte di dipendenti che hanno assistito alla distruzione dei beni.

 

La materia è oggi disciplinata dal D.P.R. n.441/97, emanato in attuazione della Legge 662/96.

L'art.2, comma 4, del decreto citato, ed il paragrafo 1.3.3 della correlata Cir. Min. n.193/E del 23 luglio 1998 hanno stabilito le seguenti formalità:

 

1) invio di una comunicazione scritta all'Ufficio delle Imposte dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti per territorio almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'operazione di distruzione o rottamazione.

La comunicazione, da redigersi su apposito modulo ministeriale, deve evidenziare:

-data, ora e luogo dell'operazione di distruzione;

-modalità di espletamento di tale operazione;

-natura,quantità, qualità e ammontare complessivo (prezzo d'acquisto, costo di produzione della merce da distruggere o trasformare) nonché valore della merce che si otterrà dall'operazione di distruzione o trasformazione.

Se la distruzione non avviene nel comune in cui l'impresa ha il suo domicilio fiscale ma in uno diverso, sarà all'Ufficio competente su quest'ultimo al quale dovrà essere indirizzata la comunicazione.

La comunicazione non è necessaria qualora la distruzione sia stata disposta da un organo della pubblica amministrazione.

 

2) il verbale redatto al termine dell'operazione da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o da un ufficiale della G.d.f. o da un notaio, sottoscritto dall'imprenditore o dal suo rappresentante legale o negoziale, sarà l'elemento di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al fine di superare la presunzione di cessione dei beni;

 

3) in ipotesi di movimentazione dei beni risultanti dalla rottamazione o trasformazione è obbligatorio compilare il documento di trasporto.

La Cir. Min. n.241/E del 19 ottobre 1998 precisa quanto segue:

"- la presenza dei funzionari degli Uffici alle operazioni di distruzione o trasformazione di beni  costituisce espletamento dei normali compiti di istituto a cui deve necessariamente provvedersi;

- gli Uffici devono riscontrare per iscritto anche a mezzo fax, la comunicazione del contribuente di cui al paragrafo 1.3.3, lett. a) della ripetuta circolare (ndr. Cir. Min. n.193/E del 23 luglio 1998), confermando così la propria presenza alle suddette operazioni di distruzione o trasformazione"

Infine "... la presenza dei funzionari alle menzionate operazioni di distruzione o trasformazione deve costituire la regola, e ciò in considerazione della rilevanza e della delicatezza delle suddette attività, da espletare nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria".

 

Per i beni che hanno un costo complessivo inferiore ai 10 milioni di Lire è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Tale atto dovrà contenere:

- data, ora e luogo dell'operazione di distruzione;

- natura,quantità, qualità e ammontare complessivo (prezzo d'acquisto, costo di produzione della merce da distruggere o trasformare) nonché valore della merce che si otterrà dall'operazione di distruzione o trasformazione.

Il Ministero ha precisato che la procedura disciplinata dall'art.2, comma 4 del D.P.R. n.441/97 non deve essere applicata per "quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto, o ad esse equiparabili, per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassi precedente".