Franchising

 

Entra in vigore dal 25 maggio 2004 la disciplina sul franchising. La legge n. 129 che regola l'affiliazione commerciale è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 120 del 24 maggio. Per la sua operatività non è prevista alcuna vacatio legis per cui le regole sono da subito applicabili a tutti i contratti in corso. Per quanto riguarda gli accordi di affiliazione commerciale già stipulati, ma che non siano stati redatti per iscritto, dovranno essere regolarizzati entro un anno. Entro il 25 maggio 2005 anche i contratti redatti per iscritto, ma che non siano conformi alle prescrizioni della legge n. 129, dovranno essere adeguati.

La legge 129 si applica a tutti gli accordi in cui fra due soggetti, economicamente e giuridicamente indipendenti, si preveda, dietro corrispettivo, che un parte conceda all'altra la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà intellettuale o industriale (relativi a marchi, brevetti, insegne), inserendola in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

In particolare, l'articolo 3 della legge 129 stabilisce una durata minima triennale del contratto di franchising. Altrimenti, quando l'#39;accordo è a tempo determinato, si impone all'affiliante di garantire alla controparte una durata minima sufficiente per l'ammortamento dell'investimento. Il contratto, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, dovrà indicare espressamente l'ammontare di spese e investimenti che competono all'affiliato prima di iniziare l'attività, le modalità di calcolo e pagamento delle royalties (ed eventualmente l'incasso minimo da realizzare) a carico di quest'ultimo, l'ambito di eventuale esclusiva territoriale, le caratteristiche del know-how e dei servizi di assistenza e consulenza forniti dall'affiliante. Tra gli obblighi dell'affiliato, di rilevante importanza è quello della riservatezza in ordine al contenuto dell'attività svolta nell'ambito dell'affiliazione commerciale. Obbligo di riservatezza che l'affiliato è tenuto a far osservare anche ai propri collaboratori e dipendenti, e anche dopo lo scioglimento del contratto. L'affiliante è obbligato invece a fornire una serie di specifiche informazioni (oltre al bilancio degli ultimi tre anni se richiesto) che vanno dall'indicazione dei marchi alle variazioni della rete degli affiliati.