La firma digitale non è la firma
di un documento tramite computer
La firma digitale è un sistema
basato sulla crittografia, che consente di rendere un documento in formato
elettronico sicuro da ogni possibile alterazione e non ripudiabile da chi
l'abbia creato.
In questo modo la persona che ha
apposto il sigillo non può disconoscere il documento (per esempio un contratto
o una dichiarazione): questo sancisce il principio della non ripudiabilità. La
firma digitale, inoltre, una volta apposta, rimane indissolubilmente legata
al documento: in tal modo è impossibile modificarlo, anche in minima parte,
senza che l'alterazione sia segnalata.
D.P.R. 28.12.2000 n.445 (Gazz.Uff. 20.2.2001 n. 42)
Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplina altresì
la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi
consentono; disciplina le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, anche
nei rapporti tra privati.
art.10, c.3: "Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale... ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile".
art.1, n): "Per firma digitale si intende il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata...".
art.23, c.6: "L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere".
art.11, c.1: "I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale... sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".