Beni del
contribuente congelati in caso d'incertezza sulla sorte del debito tributario
Fisco all'offensiva contro il rischio - sempre piuttosto frequente - di vedere sfumare le proprie pretese nei confronti dei contribuenti "insolventi". Lo strumento è offerto dal decreto legislativo 472/97 che prevede la possibilità per gli uffici di procedere al sequestro conservativo dei beni. La richiesta di adozione di misure cautelari deve obbligatoriamente scattare in presenza di verbali di constatazione con recuperi di imponibile superiore a 258.228/45 euro per le imposte dirette ovvero di Iva o registro superiori a 103.291/38 euro o ancora nel caso di ritenute non operate superiori a 51.645/69 euro. Nel calcolo di questi importi gli uffici dovranno considerare, oltre alle sanzioni, anche l'imposta evasa mentre occorrerà escludere le imposte dichiarate ma non versate. Sono questi alcuni degli spunti più interessanti contenuti nella circolare n. 66/E del 6 luglio 2001 dell'agenzia delle Entrate, con la quale sono stati illustrati gli adempimenti degli uffici e dei nuclei di verifica per la richiesta delle misure cautelari. Queste misure - previste dall'articolo 22 del Dlgs 472/97 - consistono nella possibilità per l'amministrazione finanziaria di richiedere al giudice tributario o a quello civile, l'ipoteca e il sequestro conservativo su beni dei contribuenti (compresa l'azienda) nei cui confronti la stessa amministrazione ritenga fondato il timore di perdere la garanzia del credito erariale in conseguenza di constatazione di violazioni di particolare gravità. La circolare fornisce indicazioni di carattere operativo agli uffici e ai nuclei di verificatori al fine di evitare la richiesta indiscriminata di adozione delle citate garanzie e di procedere al tempestivo ricorso alle stesse allorché ne sussistano effettivamente i presupposti. I contribuenti potenzialmente destinatari delle misure in questione, in conseguenza dei principi di colpevolezza e responsabilità personale e solidale introdotti in materia sanzionatoria dal Dlgs 472/97 sono sensibilmente aumentati rispetto alla precedente previsione normativa contenuta nella legge 7 gennaio 1929, n.4. Si pensi al caso della persona fisica che ha commesso la violazione o alle previsioni sul concorso di persone, sull'autore mediato, dei responsabili solidali e così di seguito. Per quanto concerne i presupposti giuridici per la richiesta di applicazione delle misure, la circolare ribadisce la contemporanea sussistenza dell'attendibilità o sostenibilità della pretesa tributaria (fumus boni iuris) e il fondato timore, da parte dell'ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito (periculum in mora). Il primo presuppone, in particolare, l'avvenuta notifica dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione. Il secondo, invece, viene ritenuto sussistente allorché vi sia una notevole sproporzione fra la consistenza patrimoniale del contribuente (o autore della violazione) e l'entità del credito da tutelare, tenuto conto di ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di depauperare il proprio patrimonio. Nonostante ai fini della richiesta della garanzia conservativa, l'entità del credito non assuma rilevanza diretta, con la conseguenza che, in astratto, le misure potrebbero essere richieste per crediti di qualsiasi ammontare, l'Agenzia fissa, comunque, dei parametri selettivi. Viene così previsto l'obbligo di segnalare agli uffici competenti l'avvio della procedura di adozione allorché nel processo verbale di constatazione siano evidenziati rilievi che comportino, alternativamente, un recupero di imponibile superiore a 258.228/45 euro in materia di imposte dirette, di Iva o imposta di registro superiore a 103.291/38 euro, di ritenute non operate superiore a 51.645/69 euro. Qualora l'autore della violazione sia una persona fisica, differente dal contribuente, i citati importi vengono fissati in lire 30.987/41 euro quale sanzione minima relativa alla violazione più grave constatata in sede di verbale. Nel calcolo degli importi devono essere inclusi, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cassazione, sentenza n. 5872 del 1998), sia le somme dovute a titolo di sanzioni sia l'imposta evasa. Non vanno considerati, invece, i tributi dichiarati dallo stesso contribuente e non versati, per i quali è possibile procedere all'immediata riscossione coattiva. I verificatori potranno ugualmente proporre agli uffici la richiesta di misure cautelari, in presenza di particolari situazioni di pericolosità, quali ad esempio la presentazione di dichiarazioni fraudolente (articolo 2 del Dlgs 74/2000), l'emissione di fatture false e pregresse situazioni di insolvenza.