Rimborso o compensazione dell'iva trimestrale
I contribuenti che hanno diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione per periodi inferiori all'anno e che intendono utilizzare il credito del trimestre devono presentare, entro la fine del mese in cui viene effettuata la liquidazione (30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre), un'apposita istanza.
Nella istanza dovrà essere indicato: l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate; tutti i dati anagrafici e fiscali relativi all'impresa titolare della partita iva; la specifica indicazione dei motivi che hanno legittimato la compensazione o il rimborso del credito iva relativo al trimestre. La norma prevede che le condizioni da cui possa scaturire una simile richiesta devono riguardare esclusivamente uno o più di questi tre casi: aliquota media, ossia cessioni o prestazioni con aliquota inferiore a quella sugli acquisti, maggiorata del 10% (nel calcolo non si tiene conto dell'iva nell'acquisto e nella cessione dei beni ammortizzabili); operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del volume d'affari; acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili ai fini iva.
Le condizioni sopradescritte devono sussistere nel trimestre di riferimento. Nel prospetto dovrà essere indicato il totale dell'iva a credito e di quella a debito del trimestre con il relativo saldo a credito dell'imposta; dovrà essere indicata la scelta che il contribuente intende adottare in merito all'importo da chiedere a rimborso o a compensazione nel modello F24: o meglio, essendo tale istanza successiva all'utilizzo, indicare l'imposta trimestrale a credito, compensata il 16 del mese in cui avviene la presentazione dell'istanza stessa.