Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, Suppl. Ord.)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. Il Capo V del Titolo V
del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"Capo V Società per
azioni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 2325 (Responsabilità).
- Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza
della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342
o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362.
Art. 2325-bis (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). -
Ai fini dell'applicazione
del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o
diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si
applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in
quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi
speciali.
Art. 2326 (Denominazione
sociale). - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni.
Art 2327 (Ammontare minimo
del capitale). - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non
inferiore a centoventimila euro.
Art. 2328 (Atto
costitutivo). - La società può essere costituita per contratto o per atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o
la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio
o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il
numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il
comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che
costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del
capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale
valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai
crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le
quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici
eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di
amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei
componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi
amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato
il controllo contabile;
12) l'importo globale,
almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della
società;
13) la durata della
società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di
tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà
recedere.
Lo statuto contenente le
norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di
contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 2329 (Condizioni per
la costituzione). - Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto
per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le
previsioni degli artt. 2342 e 2343 relative ai
conferimenti;
3) che sussistano le
autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Art. 2330 (Deposito
dell'atto costitutivo e iscrizione della società). - Il notaio che ha ricevuto
l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 2329.
Se il notaio o gli amministratori
non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese
della società.
L'iscrizione della società
nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto
costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità
formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce
sedi secondarie, si applica l'art. 2299.
Art. 2331 (Effetti
dell'iscrizione). - Con l'iscrizione nel registro la società acquista la
personalità giuridica.
Per le operazioni compiute
in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
Sono altresì solidalmente
e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che
nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o
consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente
all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente
comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che
hanno agito.
Le somme depositate a
norma del secondo comma dell'art. 2342 non possono essere consegnate agli
amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro.
Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio
delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha
avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde
efficacia.
Prima dell'iscrizione nel
registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica
di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono costituire oggetto di
una sollecitazione all'investimento.
Art. 2332 (Nullità della
società). - Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione
dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto
sociale;
3) mancanza nell'atto
costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i
conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di
nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società
dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati
dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori
sociali.
La sentenza che dichiara
la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere
dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è
stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della
sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli
amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel
registro delle imprese.
Sezione II
Della costituzione per
pubblica sottoscrizione
Art. 2333 (Programma e
sottoscrizione delle azioni). - La società può essere costituita anche per
mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi
l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e
dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli
utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme
autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere
depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle
azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la
sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della
sottoscrizione.
Art. 2334 (Versamenti e
convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori). -
Raccolte le sottoscrizioni,
i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono
assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il
versamento prescritto dal secondo comma dell'art. 2342.
Decorso inutilmente questo
termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o
di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di
quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima
che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma
stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al
termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente
articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante
raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
Art. 2335 (Assemblea dei
sottoscrittori). - L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza
delle condizioni richieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto
dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva
di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli
amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto
cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente
costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha
diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la
validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Tuttavia per modificare le
condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i
sottoscrittori.
Art. 2336 (Stipulazione e
deposito dell'atto costitutivo). - Eseguito quanto è prescritto nell'articolo
precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei
sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere
depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.
Sezione III
Dei promotori e dei soci
fondatori
Art. 2337 (Promotori). -
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno
firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.
Art. 2338 (Obbligazioni
dei promotori). - I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per
le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a
rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese
sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società
o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione
la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i
sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 (Responsabilità
dei promotori). - I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e
verso i terzi:
1) per l'integrale
sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la
costituzione della società;
2) per l'esistenza dei
conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art.
2343;
3) per la veridicità delle
comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente
responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i
promotori hanno agito.
Art. 2340 (Limiti dei
benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nell'atto
costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione
non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal
bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare
a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 (Soci
fondatori). - La disposizione del primo comma dell'art. 2340 si applica anche
ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica
sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
Sezione III-bis
Dei patti parasociali
Art. 2341-bis (Patti parasociali). - I patti, in qualunque forma stipulati, che al
fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto
l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le
controllano;
b) pongono limiti al
trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le
controllano;
c) hanno per oggetto o per
effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per
questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti
sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non
preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un
preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo
articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione
nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società
interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
Art. 2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). - Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati
alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese.
In caso di mancanza della
dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si
riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili
a norma dell'art. 2377.
Sezione IV
Dei conferimenti
Art. 2342 (Conferimenti).
- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro.
Alla sottoscrizione
dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il
venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione
con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni
in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate
al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità
dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta
giorni.
Non possono formare
oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Art. 2343 (Stima dei
conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.
La relazione deve essere
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei
danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono,
nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare
le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se
sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a
quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore
dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per
cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il
capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il
socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società;
il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile
in tutto o in parte in natura.
L'atto costitutivo può
prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'art.2346,
che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si
determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Art. 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori).
- L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società
nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore
a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
La relazione deve essere
depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea. I soci possono prenderne visione.
Entro trenta giorni
dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione
dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a
condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a
quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo
dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione
delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono
solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai
terzi.
Art. 2344 (Mancato
pagamento delle quote). - Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi
quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione
per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai
conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le
azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non
possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono
dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se
non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu
pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei
versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2345 (Prestazioni
accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può
stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai
rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è
connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non
sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente
disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non
possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
Sezione V
Delle azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi
Art. 2346 (Emissione delle
azioni). - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa
disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei
relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto,
il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni
emesse dalla società.
In mancanza di indicazione
del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si
applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni
emesse.
A ciascun socio è
assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale
sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore
dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale
del capitale sociale.
Resta salva la possibilità
che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di
opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o
di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento
delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Art. 2347 (Indivisibilità
delle azioni). - Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105
e 1106.
Se il rappresentante
comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla
società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari
dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 (Categorie di
azioni). - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia
creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di
azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle
perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può
liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni
appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Art. 2349 (Azioni e
strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). - Se lo statuto lo
prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante
l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali
categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria
può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società
controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti
patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale
degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo
alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di
trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Art. 2350 (Diritto agli
utili e alla quota di liquidazione). - Ogni azione attribuisce il diritto a una
parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di
azioni.
Fuori dai casi di cui
all'art. 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti
patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato
settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi
imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a
tali azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni
di altra categoria.
Non possono essere pagati
dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei
limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
Art. 2351 (Diritto di
voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza
diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con
diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente
superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in
relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto
di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi
azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari
di cui agli artt. 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere
dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in
particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo
statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti
dell'organo cui partecipano.
Art. 2352 (Pegno,
usufrutto e sequestro delle azioni). - Nel caso di pegno o usufrutto sulle
azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto
di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono
un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le
azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre
giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per
l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di
acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Nel caso di aumento del
capitale sociale ai sensi dell'art. 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro
si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti
versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al
versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in
mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal
secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario
deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al
termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a
più persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.
Salvo che dal titolo o dal
provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi
diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o
di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
Art. 2353 (Azioni di
godimento). - Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano
dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse
legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale
residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 (Titoli
azionari). - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del
socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano
interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono
indicare:
1) la denominazione e la
sede della società;
2) la data dell'atto
costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove
la società è iscritta;
3) il loro valore nominale
o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle
azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei
versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli
obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere
sottoscritti da uno degli amministratori.
E' valida la
sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo
articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai
soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può
assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al
precedente comma.
Art. 2355 (Circolazione
delle azioni). - Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il
trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società da momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si
trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle
azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si
dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di
ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della
società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle
azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'art.
2022.
Nei casi previsti ai commi
sesto e settimo dell'art. 2354, il trasferimento si opera mediante
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo
comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
Art. 2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni). - Nel caso di azioni nominative
ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può
sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo
non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in
cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto
che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi
sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della
società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso
dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'art. 2357. Il corrispettivo
dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati
secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter.
La disposizione del
precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a
particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo
che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al
trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
Art. 2356 (Responsabilità
in caso di trasferimento di azioni non liberate). -
Coloro che hanno
trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per
l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni
dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere
ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione
sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 (Acquisto delle
proprie azioni). - La società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere
autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in
particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore
ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo
minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore
nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la
decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle
azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in
violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da
determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve
procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione
del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). - Le limitazioni
contenute nell'art. 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie
avvenga:
1) in esecuzione di una
deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante
riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito,
sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di
successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di
esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre
che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale
delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per
effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del
presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'art.
2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni). - Gli amministratori non possono
disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative
modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e
secondo comma dell'art. 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano
in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono
attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle
condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 2357, autorizzare l'esercizio
totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le
azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile
pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve
essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o
annullate.
Art. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). – Salvo quanto
previsto dall'art. 2357-ter, comma secondo, la società non può sottoscrivere
azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in
violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte
e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di
aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione
non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia
sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di
quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che
dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso
di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 (Altre
operazioni sulle proprie azioni). - La società non può accordare prestiti, né
fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può,
neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare
azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due
commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire
l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di
società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate
e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente
accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato.
Art. 2359 (Società
controllate e società collegate). - Sono considerate società controllate:
1) le società in cui
un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui
un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono
sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione
dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si
computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate
le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in
borsa.
Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate). – La
società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono
essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore
nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può
eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi
conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società
controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile,
pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o
quote non siano trasferite.
La società controllata da
altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo
articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea
entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società
controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla
corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati
dagli artt. 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Art. 2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società
controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4
del primo comma dell'art. 2357-bis.
Le azioni o quote così
acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma
dell'art. 2359-ter.
Se il limite indicato dal
terzo comma dell'art. 2359-bis
è superato per effetto di
circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento
in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del
limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione
del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati
dagli artt. 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante). - La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote
della società controllante.
Le azioni o quote
sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e
devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere
esenti da colpa.
Chiunque abbia
sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o
quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote
rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non
dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 (Divieto di
sottoscrizione reciproca di azioni). E' vietato alle società di costituire o di
aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361
(Partecipazioni). - L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per
l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di
partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per
le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali
partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota
integrativa del bilancio.
Art. 2362 (Unico
azionista). - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo
di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e
cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare
apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che
cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli
amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro
trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di
iscrizione.
I contratti della società
con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data
certa anteriore al pignoramento.
Sezione VI
Dell'assemblea
Art. 2363 (Luogo di
convocazione dell'assemblea). - L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede
la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o
straordinaria.
Art. 2364 (Assemblea
ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza). - Nelle società
prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli
amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e,
quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso
degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri
oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti
degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli
atti compiuti;
6) approva l'eventuale
regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo
statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque
non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione
del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della
dilazione.
Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di
sorveglianza). - Nelle
società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i
consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso
ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla
distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo
comma dell'art. 2364.
Art. 2365 (Assemblea
straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello
statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su
ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto
dagli artt. 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza
dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di
gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt.
2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli
adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede
sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art. 2436.
Art. 2366 (Formalità per
la convocazione). - L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano
indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al
comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci
con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto
giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle
formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia
in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al
comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle
deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.
Art. 2367 (Convocazione su
richiesta di soci). - Gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci
che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale
prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare.
Se gli amministratori o il
consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il
tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove
il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la
convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su
richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta.
Art. 2368 (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto
di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo
che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche
sociali lo statuto può stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà
del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale
prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione
di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime
azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a
seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi
non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Art. 2369 (Seconda
convocazione e convocazioni successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea
non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di
convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda
convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima,
e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto
giorni.
In seconda convocazione
l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere
trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere
maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la
nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un
terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento
dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento
anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni
privilegiate.
Lo statuto può prevedere
eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che
lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.
Art. 2370 (Diritto
d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto). - Possono intervenire
all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere
il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la
sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il
termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo
che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può
essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo
dell'art. 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione all'intermediario
che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono
nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che
hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la
comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione
del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si
considera intervenuto all'assemblea.
Art. 2371 (Presidenza
dell'assemblea). - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello
statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei
presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso
modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del
segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un
notaio.
Art. 2372 (Rappresentanza
nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono
farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere
conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive
convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da
una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad
un proprio dipendente.
La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile
nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da
chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è
conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o
collaboratore.
La rappresentanza non può
essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può
rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società
previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la
società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci
se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto
e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata
delle azioni per procura.
Art. 2373 (Conflitto
d'interessi). - La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che
abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non
possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I
componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di
sorveglianza.
Art. 2374 (Rinvio
dell'assemblea). - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale
rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente
informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che
l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può
esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Art. 2375 (Verbale delle
deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni dell'assemblea devono
constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve
altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti.
Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine
del giorno.
Il verbale dell'assemblea
straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere
redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito o di pubblicazione.
Art. 2376 (Assemblee
speciali). - Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che
pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si
applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
Art. 2377 (Annullabilità
delle deliberazioni). - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della
legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti
od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio
sindacale.
L'impugnazione può essere
proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno
per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o
escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle
assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato
dalle azioni della categoria.
I soci che non
rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che,
in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno
diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della
deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può
essere annullata:
1) per la partecipazione
all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia
stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma
degli artt. 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di
singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o
l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della
maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o
l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto,
degli effetti e della validità della deliberazione.
L'impugnazione o la
domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni
dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel
registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data
di questo.
L'annullamento della
deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori,
il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della
deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita
con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
In tal caso il giudice
provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul
risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti
acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
Art. 2378 (Procedimento
d'impugnazione). - L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al
tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci
opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero
delle azioni previsto dal secondo comma dell'art. 2377. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del
processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto
numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di
sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare
l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato
contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può
chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di
eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la
convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto
motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la
trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice
designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o
revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del
termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per
la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci,
provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente
dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione
dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci
opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.
All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di
conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla
deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia
adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni
relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi
comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell'art. 2377, devono
essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto
disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di
merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'art.
2377.
Art. 2379 (Nullità delle
deliberazioni). - Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza
del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può
essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua
iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è
soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la
deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere
impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini
previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Ai fini di quanto previsto
dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso
d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di
amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro
che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della
convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante
se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal
presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o
del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto
compatibili, il sesto e settimo comma dell'art. 2377.
Art. 2379-bis (Sanatoria della nullità). - L'impugnazione della deliberazione invalida
per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente
abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della
deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante
verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha
effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona
fede ignoravano la deliberazione.
Art. 2379-ter (Invalidità
delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di
obbligazioni). - Nei casi previsti dall'art. 2379 l'impugnativa dell'aumento di
capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 o della
emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi
centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione
del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche
parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di
aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444
sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è
stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di
riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 o della deliberazione di
emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la
deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
Sezione VI-bis
Dell'amministrazione e del
controllo
1. Disposizioni generali.
Art. 2380 (Sistemi di
amministrazione e di controllo). - Se lo statuto non dispone diversamente,
l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi
paragrafi 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare
per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al
paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione
disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
successivo.
Salvo che sia diversamente
stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si
applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di
gestione.
2. Degli amministratori.
Art. 2380-bis (Amministrazione della società). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della
società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non
stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero
massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di
amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è
nominato dall'assemblea.
Art. 2381 (Presidente,
comitato esecutivo e amministratori delegati). – Salvo diversa previsione dello
statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i consiglieri.
Se lo statuto o
l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o
ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di
amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e
avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni
ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici,
industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli
organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere
delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446,
2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano
che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo
statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono
tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli
organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della società.
Art. 2382 (Cause di
ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi
è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2383 (Nomina e revoca
degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo,
salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca
avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla
notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra
essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullità o di
annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza
della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità
di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 (Poteri di
rappresentanza). - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri
degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli
organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che
si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Art. 2385 (Cessazione
degli amministratori). - L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del
collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento
in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli
amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori
dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel
registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Art. 2386 (Sostituzione
degli amministratori). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita
da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la
maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
Salvo diversa disposizione
dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma
precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari
disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni
amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo
consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo
statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto
nel successivo comma.
Se vengono a cessare
l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal
collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
Art. 2387 (Requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza). – Lo statuto può subordinare
l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai
requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si
applica in tal caso l'art. 2382.
Resta salvo quanto
previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
Art. 2388 (Validità delle
deliberazioni del consiglio). - Per la validità delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di
presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio
avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del
consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere
dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non
sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate
solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro
novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile
l'art. 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive
dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli artt.
2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione delle deliberazioni.
Art. 2389 (Compensi degli
amministratori). - I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o
dall'assemblea.
Essi possono essere
costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione
del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
Art. 2390 (Divieto di
concorrenza). - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori
generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale
divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 (Interessi degli
amministratori). - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori
e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,
abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale.
Nei casi previsti dal
precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a
quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso
di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto
determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime,
qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data;
l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto
alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde
dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde
altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a
vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi
nell'esercizio del suo incarico.
Art. 2392 (Responsabilità
verso la società). - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o
di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli
amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne
le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli
atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Art. 2393 (Azione sociale
di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in
liquidazione.
La deliberazione
concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in
occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco
delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere
esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione
dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa
provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la
rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci
che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo
dell'art. 2393-bis.
Art. 2393-bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci). - L'azione
sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente
può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale
sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere
chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in
persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere
l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più
rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli
atti conseguenti.
In caso di accoglimento
della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle
sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico
dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro
escussione.
I soci che hanno agito
possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia
o transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione
prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 2394 (Responsabilità
verso i creditori sociali). - Gli amministratori rispondono verso i creditori
sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere
proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da
parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei
creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali
soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Art. 2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali). – In caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al
curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario.
Art. 2395 (Azione
individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli
non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o
dolosi degli amministratori.
L'azione può essere
esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il
socio o il terzo.
Art. 2396 (Direttori
generali). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea
o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
3. Del collegio sindacale.
Art. 2397 (Composizione
del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo
ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I restanti membri, se non
iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i
professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Art. 2398 (Presidenza del
collegio). - Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 (Cause
d'ineleggibilità e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di
sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati
alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o
da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la
sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e
limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Art. 2400 (Nomina e
cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta
nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli
artt. 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere
revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei
sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del
luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese
nel termine di trenta giorni.
Art. 2401 (Sostituzione).
- In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i
supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397,
secondo comma. I nuovi
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I
nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione
del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal
sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti
non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché
provveda all'integrazione del collegio medesimo.
Art. 2402 (Retribuzione).
- La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve
essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo
di durata del loro ufficio.
Art. 2403 (Doveri del
collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il
controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.
Art. 2403-bis (Poteri del collegio sindacale). - I sindaci possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può
chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti
devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di
specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria
responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed
ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.
L'organo amministrativo
può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a
informazioni riservate.
Art. 2404 (Riunioni e
deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente
indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza
giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni
del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del
collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto
dall'art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2405 (Intervento alle
adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono
assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle
riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non
assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio
sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del
comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Art. 2406 (Omissioni degli
amministratori). - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte
degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed
eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione,
convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Art. 2407
(Responsabilità). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
All'azione di
responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
Art. 2408 (Denunzia al
collegio sindacale). - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene
censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da
tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un
cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati
e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve
altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare
l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di
partecipazione.
Art. 2409 (Denunzia al
tribunale). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione
dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo
statuto può prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in
camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione
della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina
l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata
professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni
sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni
denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai
sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare
l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare
gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore
giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e
i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del
suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha
nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori
e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o
la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti
da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della
gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della società.
4. Del controllo
contabile.
Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla società è
esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato
da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la
quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività
di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la
borsa.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo
contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia.
Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile). - Il revisore o la società incaricata
del controllo contabile:
a) verifica, nel corso
dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio
di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono
conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita
relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto.
La relazione sul bilancio
è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429.
Il revisore o la società
incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e
notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività
svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo
diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo
comma.
Art. 2409-quater (Conferimento e revoca dell'incarico). - Salvo quanto disposto dal
numero 11 del secondo comma dell'art. 2328, l'incarico del controllo contabile
è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina
il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera
durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere
revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito l'interessato.
Art. 2409-quinquies (Cause di ineleggibilità e di decadenza). - Salvo
quanto disposto dall'art. 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del
controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della
società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano
o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità;
può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica
qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di
revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai
soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Art. 2409-sexies (Responsabilità). - I soggetti incaricati del controllo contabile sono
sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti
della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai
loro doveri.
Nel caso di società di
revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono
responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
Art. 2409-septies (Scambio di informazioni). - Il collegio sindacale e i soggetti
incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni
rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
Art. 2409-octies (Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di
sorveglianza). - Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo
siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza
in conformità alle norme seguenti.
Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e
quinto comma dell'art. 2381.
E' costituito da un numero
di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i
primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto
disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio
di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro
numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio
di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano
in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data
della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio
di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono
revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca
avviene senza giusta causa.
Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di
gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione.
Art. 2409-decies (Azione sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro
i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli
artt. 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di
responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del
consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei
componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione
contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso
consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere
esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione
dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di
sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non
si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'art. 2393.
La rinuncia all'azione da
parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio
delle azioni previste dagli artt. 2393-bis, 2394 e 2394- bis.
Art. 2409-undecies (Norme applicabili). - Al consiglio di gestione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli artt. 2380-bis, quinto comma,
2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390,
2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle
deliberazioni del consiglio di gestione gli artt. 2388 e 2391, e la
legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di
sorveglianza.
Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). - Salvo che lo statuto non preveda un
maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i
primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto
disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio
di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio
di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della
successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente
effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio
di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata
con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'art. 2393, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca
avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo
quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari
attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di
sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del
consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i
poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti
alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2382;
b) i componenti del
consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'art. 2399.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e
limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza). - Il consiglio di
sorveglianza:
a) nomina e revoca i
componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la
relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di
esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di
cui all'art. 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di
gestione;
e) presenta la denunzia al
tribunale di cui all'art. 2409;
f) riferisce per iscritto
almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta,
sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere
che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno
un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di
sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia
attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato
di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del
consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non
si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio
di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e
devono partecipare alle assemblee.
Art. 2409-quaterdecies (Norme applicabili). - Al consiglio di sorveglianza
ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2388,
2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto
comma, 2406, 2408 e 2409-septies.
Alla deliberazione del
consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si
applica l'art. 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi
dell'art. 2377.
Art. 2409-quinquies decies (Controllo contabile). - Il controllo contabile è
esercitato a norma degli artt. 2409-bis
primo e secondo comma, 2409-ter, 2409- quater, 2409-quinquies,
e 2409-sexies, in quanto
compatibili.
6. Del sistema monistico.
Art. 2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un
comitato costituito al suo interno). - Lo statuto può prevedere che
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal
consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.
Art. 2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione). - La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei
componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma,
e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di
comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di
mercati regolamentati.
Art. 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). – Salvo
diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina
dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio
di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da
amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai
quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non
svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa
sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti
del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia
revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla
gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo
scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti
dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma
dell'art. 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il
controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno,
a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza
della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e
del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c) svolge gli ulteriori
compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo
ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il
controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli artt.
2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
Art. 2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile). – Al
consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è
esercitato a norma degli artt. 2409-bis
primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,
2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.
Sezione VII
Delle obbligazioni
Art. 2410 (Emissione). -
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di
obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la
deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è
depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436.
Art. 2411 (Diritti degli
obbligazionisti). - Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del
pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi
anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina del presente
capo si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che
condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento
economico della società.
Art. 2412 (Limiti
all'emissione). - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo
comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate
alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione
delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società
nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite
di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di
proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo
comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società le
cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono
particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere
autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con
l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le
disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e
alle riserve di attività.
Art. 2413 (Riduzione del
capitale). - Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art.
2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il
capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma
dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del
capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di
perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale
e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2414 (Contenuto delle
obbligazioni). - I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione,
l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro
delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e
le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della
deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo
dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi
attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di
pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli
obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie
da cui sono assistiti.
Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie). - La deliberazione di emissione di
obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei
sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori,
compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Art. 2415 (Assemblea degli
obbligazionisti). - L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla
revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni
delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di
amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di
un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti
d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata
dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo
ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti
che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea
degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei
soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il
verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni
sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà
delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le
obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle
deliberazioni.
All'assemblea degli
obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.
Art. 2416 (Impugnazione
delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379. Le
quote previste nell'art. 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati
regolamentati.
L'impugnazione è proposta
innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in
contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Art. 2417 (Rappresentante
comune). - Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società
fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i
sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'art. 2399.
Se non è nominato
dall'assemblea a norma dell'art. 2415, il rappresentante comune è nominato con
decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli
amministratori della società.
Il rappresentante comune
dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta
giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2418 (Obblighi e
poteri del rappresentante comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere
alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere
all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli
interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento,
nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria
della società debitrice.
Art. 2419 (Azione
individuale degli obbligazionisti). - Le disposizioni degli articoli precedenti
non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste
siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art.
2415.
Art. 2420 (Sorteggio delle
obbligazioni). - Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in
mancanza, di un notaio.
Art. 2420-bis (Obbligazioni convertibili in azioni). - L'assemblea straordinaria può
deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il
rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione.
La deliberazione non può
essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società
deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente
alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2346.
Nel primo mese di ciascun
semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti
agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.
Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in
misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione
del secondo comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano
scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né
la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle
disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che
ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante
avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi
prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di
conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del
capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per
perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura
dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni
convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'art.
2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.
Art. 2420-ter (Delega agli amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori
la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di
iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega
comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere
attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo
comma dell'art. 2410.
Sezione VIII
Dei libri sociali
Art. 2421 (Libri sociali
obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'art. 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel
quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle
obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di
quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative
e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di
gestione;
5) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state
emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti
finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies.
I libri indicati nel primo
comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei
componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura
del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per
il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del
comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante
comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente
articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.
Art. 2422 (Diritto
d'ispezione dei libri sociali). - I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati
nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'art. 2421 e di ottenerne estratti a
proprie spese.
Eguale diritto spetta al
rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2)
e 3) dell'art. 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti
finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai
singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo
medesimo.
Sezione IX
Del bilancio
Art. 2423 (Redazione del
bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio.
Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere
redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio
devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle
voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di
valutazione non possono essere modificati da un esercizioall'altro.
Deroghe al principio
enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico.
Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le
disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e
2425.
Le voci precedute da
numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della
voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai
fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte
altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da
numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività
esercitata.
Per ogni voce dello stato
patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili,
quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di
partite.
Art. 2424 (Contenuto dello
stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità
al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni
immateriali:
1) costi di impianto e di
ampliamento;
2) costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze,
marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in
corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni
materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature
industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in
corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni
finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese
controllate;
b) verso imprese
collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con
indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni
(B)
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime,
sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su
ordinazione;
4) prodotti finiti e
merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese
controllate;
3) verso imprese
collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in
imprese controllate;
2) partecipazioni in
imprese collegate;
3) partecipazioni in
imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con
indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità
liquide:
1) depositi bancari e
postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in
cassa.
Totale.
Totale attivo circolante
(C).
D) Ratei e risconti, con
separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da
soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di
rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni
proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve,
distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite)
portati a nuovo.
IX - Utile (perdita)
dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e
oneri:
1) per trattamento di
quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche
differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni
convertibili;
3) debiti verso soci per
finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri
finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da
titoli di credito;
9) debiti verso imprese
controllate;
10) debiti verso imprese
collegate;
11) debiti verso
controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti
di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con
separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo
o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio,
la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato
patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o
indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le
garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di
controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto
disposto dall'art. 2447-septies
con riferimento ai beni e rapporti
giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.
Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre
imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art.
2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per
rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce:
"trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere
indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Le attività oggetto di
contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere
iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e
risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e
risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte
in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi,
l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
Art. 2425 (Contenuto del
conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformità al
seguente schema:
A) Valore della
produzione:
1) ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
2) variazioni delle
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori
in corso su ordinazione;
4) incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni
di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine
rapporto;
d) trattamento di
quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e
svalutazioni:
a) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni
delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei
crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per
rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di
gestione.
Totale.
Differenza tra valore e
costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri
finanziari:
15) proventi da partecipazioni,
con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi
finanziari:
a) da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti
nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai
precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri
oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate
e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17
bis).
D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti
all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri
straordinari:
20) proventi, con separata
indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili
al n. 5);
21) oneri, con separata
indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite
straordinarie (20-21).
Risultato prima delle
imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite)
dell'esercizio.
Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i
proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i
costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri
relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine,
ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono
essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
Art. 2426 (Criteri di
valutazioni). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i
costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con
gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle
immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel
tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei
criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate
nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che,
alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a
tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino
iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del
criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia
obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il
criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto
dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è
iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto
nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza,
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi
le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono
iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e
di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti
a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere
iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
E' tuttavia consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo
attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti
deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il
periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere
iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere
imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato
in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in
valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli
e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti
al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti
meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo
di produzione;
10) il costo dei beni
fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli:
"primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo
uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai
costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere
indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su
ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali
maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature
industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono
essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente
rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di
bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità,
valore e composizione.
Art. 2427 (Contenuto della
nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati
nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale
nello Stato;
2) i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da
una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni,
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio;
3) la composizione delle
voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca,
di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine
esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al
loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle
operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui
risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia
stata data comunicazione;
4) le variazioni
intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in
particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento
di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle
partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per
ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio
netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per
ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore
a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione
secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per
ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle
voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"
e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre
riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri
finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non
risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli
relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei
proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai
dividendi;
12) la suddivisione degli
interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi
a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle
voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del
conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto
contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci
escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle
imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione,
l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione;
15) il numero medio dei
dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei
compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per
ciascuna categoria;
17) il numero e il valore
nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di
godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili
emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi
attribuiscono;
19) il numero e le
caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle
principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal
terzo comma dell'art. 2447-septies
con riferimento ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis;
21) i dati richiesti
dall'art. 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di
locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono
oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore
attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti,
l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Art. 2428 (Relazione sulla
gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione,
nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni
caso risultare:
1) le attività di ricerca
e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;
3) il numero e il valore
nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale
corrispondente;
4) il numero e il valore
nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione
prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine
del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni
quotate sui mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una
relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione
deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il
regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve
inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
Art. 2429 (Relazione dei
sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni
prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio
sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma.
Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il bilancio, con le copie
integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate,
deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del
controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e
finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie
dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente
può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle
medesime.
Art. 2430 (Riserva
legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere
reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi
ragione.
Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 2431 (Soprapprezzo
delle azioni). - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad
un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla
conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la
riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.
Art. 2432 (Partecipazione
agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili
netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 (Distribuzione
degli utili ai soci). - La deliberazione sulla distribuzione degli utili è
adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia
approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'art.
2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati
dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita
del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in
violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i
soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato,
da cui risultano utili netti corrispondenti.
Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi). - La distribuzione di acconti sui dividendi è
consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al
controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di
acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli
amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un
giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la
distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato
risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti
sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che
dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello
delle riserve disponibili.
Gli amministratori
deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto
contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali
documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il prospetto contabile, la
relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della
società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.
I soci possono prenderne
visione.
Ancorché sia
successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal
prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede.
Art. 2434 (Azione di
responsabilità). - L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli
amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse
nella gestione sociale.
Art. 2434-bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio). - Le
azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei
confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta
l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad
impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non
ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per
cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio
nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente
tiene conto delle ragioni di questa.
Art. 2435 (Pubblicazione
del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato
sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi
dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione
del
bilancio dell'esercizio
precedente.
Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le società, che non abbiano emesso
titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in
media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma
abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art.
2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo
possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono
essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce
E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D
del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del
bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono
essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b),
D18(c)
voci D19(a), D19(b),
D19(c)
Nel conto economico del
bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata
indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata
indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa
sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri
2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le
indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo
globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società
indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla
redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del
presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in
forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato
due dei limiti indicati nel primo comma.
Sezione X
Delle modificazioni dello
statuto
Art. 2436 (Deposito,
iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). – Il notaio che ha
verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni,
verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro
delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive
la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non
adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente,
e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo,
agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la
deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato
l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto
a reclamo.
La deliberazione non
produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello
statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.
Art. 2437 (Diritto di recesso).
- Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della
clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della società;
b) la trasformazione della
società;
c) il trasferimento della
sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato
di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o
più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri
di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello
statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto
disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita
a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato
il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto
può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere
ulteriori cause di recesso.
Restano salve le
disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di
direzione e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto
ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle
ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 2437-bis (Termini e modalità di esercizio). - Il diritto di recesso è esercitato
mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le
comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima
il
recesso è diverso da una
deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da
parte del socio.
Le azioni per le quali è
esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato
lo scioglimento della società.
Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni). - Il socio ha
diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è
determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e
del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della
consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali,
nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione
delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che
precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire
criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati
rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica,
nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in
considerazione.
I soci hanno diritto a
conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente
articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea;
ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie
spese.
In caso di contestazione
da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di
liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di
recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in
tal caso il primo comma dell'art. 1349.
Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione). - Gli amministratori offrono in opzione le
azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è
depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla
determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta
giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il
diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non
acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori
possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati
medesimi.
In caso di mancato
collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del
precedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società
utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo
comma dell'art. 2357.
In assenza di utili e
riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per
deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della
società.
Alla deliberazione di
riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo,
terzo e quarto dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si
scioglie.
Art. 2437-quinquies (Disposizioni speciali per le società con azioni
quotate sui mercati regolamentati). - Se le azioni sono quotate sui mercati
regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla
deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.
Art. 2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le disposizioni degli artt. 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o
categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da
parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della
disciplina degli artt. 2357 e 2357-bis.
Art. 2438 (Aumento di
capitale). - Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le
azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del
precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni
arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti
con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
Art. 2439 (Sottoscrizione
e versamenti). - Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'art. 2342, i
sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve
essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale
non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di
quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla
deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Art. 2440 (Conferimenti di
beni in natura e di crediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli
artt. 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
Art. 2441 (Diritto di opzione).-
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto
di cambio.
L'offerta di opzione deve
essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto
previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati,
per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il
diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in
azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati
regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in
borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque
riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma.
Il diritto di opzione non
spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di
aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può
altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del
capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda
al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione
dalla società incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della
società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino
oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in
assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di
capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo,
devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla
quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,
qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo
e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio
sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo
contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione
giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto
comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le
azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso
né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di
capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche,
da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale
per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle
agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con
i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni
offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il
diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione
di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione
dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee
straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o da
cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve
essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 (Passaggio di
riserve a capitale). - L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a
capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso le azioni
di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in
proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può
attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in
circolazione.
Art. 2443 (Delega agli
amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per
il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel
registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle
deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si
applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al
secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante
modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto
comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della
deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto
da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Art. 2444 (Iscrizione nel
registro delle imprese). - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle
azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato
eseguito.
Fino a che l'iscrizione
nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato
negli atti della società.
Art. 2445 (Riduzione del
capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia
mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia
mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e
2413.
L'avviso di convocazione
dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La
riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie
eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del
capitale sociale.
La deliberazione può
essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore
all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando
ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società
abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante
l'opposizione.
Art. 2446 (Riduzione del
capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione,
e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
La relazione e le
osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società
durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano
prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio
successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea
ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il
pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto
nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni
emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua
modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di
cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si
applica in tal caso l'art. 2436.
Art. 2447 (Riduzione del
capitale sociale al di sotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre
un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art.
2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia,
il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Sezione XI
Dei patrimoni destinati ad
uno specifico affare
Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - La società può:
a) costituire uno o più
patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
b) convenire che nel
contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale
o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare
stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in
leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma
non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci
per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti
per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi
speciali.
Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). – La deliberazione
che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è
destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti
giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano
economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che
si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti
di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
dell'affare;
e) la possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica
indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una
società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare,
quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli
sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad
investitori non professionali;
g) le regole di
rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione
dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal
consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Art. 2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). – La deliberazione
prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma
dell'art. 2436.
Nel termine di due mesi
dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale,
nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa
prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso il termine di cui
al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti
o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio
siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la
disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione
prevista dall'art. 2447-ter
non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde
nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto
illecito.
Gli atti compiuti in
relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Art. 2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). – Con riferimento allo
specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione
tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt.
2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve
altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di
quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti
nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio
destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al
bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del
bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la
tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio
destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la
imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il
corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione
costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata
della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare,
l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e
formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota
integrativa.
Art. 2447-octies (Assemblee speciali). - Per ogni categoria di strumenti finanziari
previsti dalla lettera e) del primo comma dell'art. 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla
revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di
controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di
responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di
un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei
possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei
diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con
la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di
interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 2415, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune
si applicano gli artt. 2417 e 2418.
Art. 2447-novies (Rendiconto finale). - Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile
l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione
redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e
del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano
state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento
dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori
possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla
società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in
tal caso, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla
liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con
riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei
creditori previsti dall'art. 2447-quinquies.
La deliberazione
costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di
cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali
ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni
del presente articolo.
Art. 2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). – Il contratto
relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del
primo comma dell'art. 2447-bis
può prevedere che al rimborso totale
o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte
dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve
contenere:
a) una descrizione
dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità
ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario
dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico
della società;
c) i beni strumentali
necessari alla realizzazione dell'operazione;
d) le specifiche garanzie
che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di
corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il
finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione
dell'operazione;
f) la parte dei proventi
destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie
che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di
rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione
costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo
ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente
disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto
sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti
sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento
i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della
società.
Alle condizioni di cui al
comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti
eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono
ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle
obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma,
lettera g).
I creditori della società,
sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al
secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione
dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela
dei loro diritti.
Se il fallimento della
società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano
le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di
insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai
commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di
cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle
voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui
al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e
dei vincoli relativi ai beni.
Sezione XII
Art. 2448 (Effetti della
pubblicazione nel registro delle imprese). - Gli atti per i quali il codice
prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili
ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute
entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente,
gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilità di averne conoscenza.
Sezione XIII
Delle società con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2449 (Società con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti
pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto
può ad essi conferire la
facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del
consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i
sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma
precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli
obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle
leggi speciali.
Art. 2450 (Amministratori
e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). - Le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo
statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di
partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o
componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga
diversamente.
Qualora uno o più sindaci
siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere
scelto tra essi.
Sezione XIV
Delle società di interesse
nazionale
Art. 2451 (Norme
applicabili). - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle
leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina
circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e
la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.".
Art. 2.
Modifica della disciplina
riguardante le società in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V
del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"Capo VI
Della società in
accomandita per azioni
Art. 2452 (Responsabilità
e partecipazioni). - Nella società in accomandita per azioni i soci
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di
capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate
da azioni.
Art. 2453 (Denominazione
sociale). - La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno
dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
Art. 2454 (Norme
applicabili). - Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le
norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le
disposizioni seguenti.
Art. 2455 (Soci
accomandatari). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono
di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori
della società per azioni.
Art. 2456 (Revoca degli
amministratori). - La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la
maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della
società per azioni.
Se la revoca avviene senza
giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2457 (Sostituzione
degli amministratori). - L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo
precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha
cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina
deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore
assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della
nomina.
Art. 2458 (Cessazione
dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In caso di cessazione
dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine
di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno
accettato la carica.
Per questo periodo il
collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2459 (Sindaci,
consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). – I soci accomandatari
non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni
dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei
componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio del!'azione di
responsabilità.
Art. 2460 (Modificazioni
dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere
approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da
tutti i soci accomandatari.
Art. 2461 (Responsabilità
degli accomandatari verso i terzi). – La responsabilità dei soci accomandatari
verso i terzi è regolata dall'art. 2304.
Il socio accomandatario
che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della
società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della
cessazione dall'ufficio.".
Art. 3.
Modifica della disciplina
riguardante le società a responsabilità limitata
1. Il Capo VII del Titolo
V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"Capo VII
Della società a
responsabilità limitata
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2462
(Responsabilità). - Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di
insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'art. 2470.
Art. 2463 (Costituzione).
- La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o
la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio
o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione,
contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove
sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che
costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del
capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di
ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di
partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al
funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui è
affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo
contabile;
9) l'importo globale,
almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della
società.
Si applicano alla società
a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2329 [condizioni per la costituzione], 2330 [deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società], 2331 [effetti dell'iscrizione], 2332 [nullità della società] e
2341 [soci fondatori].
Sezione II
Dei conferimenti e delle
quote
Art. 2464 (Conferimenti).
- Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti
tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo
non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione
dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il
venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il
versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la
fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni
in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le
quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate
al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche
avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi
assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione
d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo
lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro
presso la società.
Se viene meno la pluralità
dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta
giorni.
Art. 2465 (Stima dei
conferimenti di beni in natura e di crediti). – Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di
revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve
contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del
precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di
crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto,
salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con
decisione dei soci a norma dell'art. 2479.
Nei casi previsti dai
precedenti commi si applicano il secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e
quinto comma dell'art. 2343-bis.
Art. 2466 (Mancata
esecuzione dei conferimenti). - Se il socio non esegue il conferimento nel
termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio morosoad eseguirlo
nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo
termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per
l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in
proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è
effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se
l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver
luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio,
trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura
corrispondente.
Il socio moroso non può
partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano
scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria
prestate ai sensi dell'art. 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del
socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
Art. 2467 (Finanziamenti
dei soci). - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere
restituito.
Ai fini del precedente
comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche
in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole
un conferimento.
Art. 2468 (Quote di
partecipazione). - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate
da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal
quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in
misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto
costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità
che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli
utili.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma
dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere
modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà
di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da
un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105
e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si
applica l'art. 2352.
Art. 2469 (Trasferimento
delle partecipazioni). - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per
atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione
dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo
preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento
al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni
e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il
trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473. In tali casi l'atto costitutivo può
stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società
o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso
non può essere esercitato.
Art. 2470 (Efficacia e
pubblicità). - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla
società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
nel successivo comma.
L'atto di trasferimento,
con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento
e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e
l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei
soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con
successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre,
anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera
partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio,
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del
domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare
apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che
cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli
amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere
depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare la data di tale iscrizione.
Art. 2471 (Espropriazione
della partecipazione). - La partecipazione può formare oggetto di
espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e
alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli
amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice
che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società
a cura del creditore.
Se la partecipazione non è
liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si
accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma
la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la
società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma
precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
Art. 2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). – La partecipazione
può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal
terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'art.
2352.
Art. 2472 (Responsabilità
dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). -
Nel caso di cessione della
partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il
periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i
versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante
se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2473 (Recesso del
socio). - L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla
società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai
soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di
società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione
al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di
recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai
soci a norma dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in
materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e
coordinamento.
Nel caso di società
contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto
costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla
società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto
del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte
più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.
Il rimborso delle
partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere
eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e,
qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della
partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2473-bis (Esclusione del socio). - L'atto costitutivo può prevedere specifiche
ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le
disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Art. 2474 (Operazioni
sulle proprie partecipazioni). - In nessun caso la società può acquistare o
accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o
fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Sezione III
Dell'amministrazione della
società e dei controlli
Art. 2475 (Amministrazione
della società). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479.
All'atto di nomina degli
amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2383.
Quando l'amministrazione è
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo
comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un
consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni
siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto
di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di
aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza
del consiglio di amministrazione.
Art. 2475-bis (Rappresentanza della società). - Gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri
degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina,
anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). - I contratti conclusi dagli amministratori
che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto
proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della
società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal
consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in
conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno
patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e,
ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477 [collegio sindacale o revisore]. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della decisione.
Art. 2476 (Responsabilità
degli amministratori e controllo dei soci). –
Gli amministratori sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non
si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano
all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In
tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di
apposita cauzione.
In caso di accoglimento
della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi
consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del
capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno
il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei
precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del
bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei
sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Art. 2477 (Controllo
legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio
sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis . L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti
limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal
secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni.
Art. 2478 (Libri sociali
obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'art. 2214 [giornale ed inventari], la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel
quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza
di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni
nelle persone dei soci;
2) il libro delle
decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle
assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi
del primo periodo del terzo comma dell'art. 2479; la relativa documentazione è
conservata dalla società;
3) il libro delle
decisioni degli amministratori;
4) il libro delle
decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art.
2477.
I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del
revisore.
I contratti della società
con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del
primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). - Il bilancio deve
essere redatto con l'osservanza degli artt. da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto
disposto dall'art. 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine
stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior
termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.
2364.
Entro trenta giorni dalla
decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'art. 2435, copia del
bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che
approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti
esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio
regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita
del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a
che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in
violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato,
da cui risultano utili netti corrispondenti.
Sezione IV
Delle decisioni dei soci
Art. 2479 (Decisioni dei
soci). - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
In ogni caso sono
riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del
bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista
nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi
previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o
del revisore;
4) le modificazioni
dell'atto costitutivo;
5) la decisione di
compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci.
L'atto costitutivo può
prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti
sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto
costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con
riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del
presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un
numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare
ai sensi dell'art. 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di
partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale
in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole
dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Art. 2479-bis (Assemblea dei soci). - L'atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è
effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni
prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la
relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478,
primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno
la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi
previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta
dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella
designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la
deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale
sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 2479-ter (Invalidità delle decisioni dei soci). - Le decisioni dei soci che non sono
prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere
impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal
collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle
decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia
fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare
un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione
idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare
danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni
assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio
o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi
oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di
informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre
anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo
comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto
compatibili, gli artt. 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
Sezione V
Delle modificazioni
dell'atto costitutivo
Art. 2480 (Modificazioni
dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono
deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436.
Art. 2481 (Aumento di
capitale). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di
esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto
senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art.
2436.
La decisione di aumentare
il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti
precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). - In caso di
decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai
soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi
possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'art.
2482- ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato
anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta
ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'art. 2473.
La decisione di aumento di
capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i
quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.
Tali termini non possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci
che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche
consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale
non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da
terzi.
Se l'aumento di capitale
non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il
capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto
se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'art. 2464, i
sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione,
versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale
sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni
in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art.
2464.
Se l'aumento di capitale è
sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni
dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale è stato eseguito.
Art. 2481-ter (Passaggio di riserve a capitale). - La società può aumentare il
capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in
quanto disponibili.
In questo caso la quota di
partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Art. 2482 (Riduzione del capitale
sociale). - La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti
previsti dal numero 4) dell'art. 2463, mediante rimborso ai soci delle quote
pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti.
La decisione dei soci di
ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima,
purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando
ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società
abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo
nonostante l'opposizione.
Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti.
All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale
della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del
collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede
diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata
nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci
possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli
amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio
successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci
o il revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti
dal bilancio.
Il tribunale, anche su
istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto
compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2446.
Art. 2482-ter (Riduzione
del capitale al disotto del minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la
possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Art. 2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci). – In tutti i
casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle
quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Art. 2483 (Emissione di
titoli di debito). - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere
titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza
ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e
le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi
del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In
caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce
risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione
dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è
iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può
altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei
titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le
disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e
alle riserve di attività.".
Art. 4.
Modifica della disciplina
riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle
società di capitali
1. Dopo il Capo VII del
Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
"Capo VIII
Scioglimento e
liquidazione delle società di capitali
Art. 2484 (Cause di
scioglimento). - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del
termine;
2) per il conseguimento
dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo
che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune
modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di
funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del
capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste
dagli artt. 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione
dell'assemblea;
7) per le altre cause
previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si
scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni
dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello
scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la
causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo
o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti
pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2485 (Obblighi degli
amministratori). - Gli amministratori devono senza indugio accertare il
verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti
dal terzo comma dell'art. 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai
soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori
omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza
di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi
della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del
terzo comma dell'art. 2484.
Art. 2486 (Poteri degli
amministratori). - Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al
momento della consegna di cui all'art. 2487-bis, gli
amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono
personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai
soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione
del precedente comma.
Art. 2487 (Nomina e revoca
dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). - Salvo che nei
casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 non abbia
già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non
dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento
della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché
deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo
o dello statuto, su:
a) il numero dei
liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
b) la nomina dei
liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c) i criteri in base ai
quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di
singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori
omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede
su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in
cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le
decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre
modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono
essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal
tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Art. 2487-bis (Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti). - La nomina dei
liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le
loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle
imprese.
Alla denominazione sociale
deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di
cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai
liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto
dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto
apposito verbale.
Art. 2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione). - La società può in ogni momento
revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa
di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si
applica l'art. 2436.
La revoca ha effetto solo
dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa
deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il
pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
Qualora nel termine
suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si
applica l'ultimo comma dell'art. 2445.
Art. 2488 (Organi
sociali). - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli
organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche
durante la liquidazione.
Art. 2489. (Poteri,
obblighi e responsabilità dei liquidatori). - Salvo diversa disposizione
statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di
compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono
adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla
natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di
responsabilità degli amministratori.
Art. 2490 (Bilanci in fase
di liquidazione). - I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo,
alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per
l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art.
2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e
lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti.
Nella relazione i
liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali,
della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i
liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio
successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei
criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le
ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere
allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo
comma dell'art. 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una
continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di
bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le
ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare
e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni
consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la
società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti
previsti dall'art. 2495.
Art. 2491 (Poteri e doveri
particolari dei liquidatori). - Se i fondi disponibili risultano insufficienti
per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere
proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono
ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai
bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme
idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i
liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del
socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori
sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Art. 2492 (Bilancio finale
di liquidazione). - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella
divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto
dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto
incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi
all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti
al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere
riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire.
La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La
sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Art. 2493 (Approvazione
tacita del bilancio). - Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati
proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i
liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo
risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla
decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del
pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Art. 2494 (Deposito delle somme non riscosse). - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Art. 2495 (Cancellazione
della società). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,
può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Art. 2496 (Deposito dei
libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il
deposito indicato nell'art. 2494, i libri della società devono essere
depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle
imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.".
Art. 5.
Nuove norme in tema di direzione e
coordinamento di società
1. Dopo il Capo VIII del
Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il
seguente:
"Capo IX
Direzione e coordinamento
di società
Art. 2497
(Responsabilità). - Le società o gli enti che, esercitando attività di
direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale
proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al
valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali
per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è
responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente
eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi
abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio
conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore
sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società
soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori
di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal
commissario straordinario.
Art. 2497-bis (Pubblicità).
- La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di
direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza,
nonché mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il
registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti
che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono
soggette.
Gli amministratori che
omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al
comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai
soci o ai terzi.
La società deve esporre,
in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di
essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli
amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti
intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le
altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le decisioni delle società soggette ad
attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e
degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene
dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428.
Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società o
l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha
deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di
attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del
socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita
attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497; in tal caso il
diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione
del socio;
c) all'inizio ed alla
cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di
una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva
un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga
promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda
dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità
limitata.
Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento).
- Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività
di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti si applica l'art. 2467.
Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si
presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di
società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro
bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'art. 2359.
Le disposizioni del
presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e
coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o
di clausole dei loro statuti.".
Art. 6.
Modifica della disciplina
riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di
capitali
1. Dopo il Capo IX del
Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il
seguente:
"Capo X
Della trasformazione,
della fusione e della scissione
Sezione I Della
trasformazione
Art. 2498 (Continuità dei
rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali
dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Art. 2499 (Limiti alla
trasformazione). - Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di
procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo
stato della stessa.
Art. 2500 (Contenuto,
pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). - La trasformazione in
società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve
risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per
l'atto di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è
soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di
pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione
dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha
effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
Art. 2500-bis (Invalidità della trasformazione). - Eseguita la pubblicità di cui
all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può
essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Art. 2500-ter (Trasformazione di società di persone). - Salvo diversa disposizione del
contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di
capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che
non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal
precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve
essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e
del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art.
2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465. Si
applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni,
il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343.
Art. 2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). - Nel caso previsto dall'art. 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di
una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai
commi successivi.
Il socio d'opera ha
diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura
corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci
ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al
comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono
proporzionalmente.
Art. 2500-quinquies (Responsabilità dei soci). - La trasformazione non
libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma
dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro
consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se
i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata
per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali). - Salvo diversa disposizione
dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in
società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche
dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono
predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della
trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede
sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per
deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di
ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto
all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota
o delle sue azioni.
I soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
Art. 2500-septies (Trasformazione eterogenea da società di capitali). – Le società
disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'art.
2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere
assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque
con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di
trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II
del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in società di capitali). – I consorzi, le
società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le
fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V,
VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di
trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità;
nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta
dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di
associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o,
per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa
per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità
e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso
accordo tra gli stessi.
La trasformazione di
fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su
proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le
disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
Art. 2500-novies (Opposizione dei creditori). - In deroga a quanto disposto dal terzo
comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta
giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso
articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel
suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo
comma dell'art. 2445.
Sezione II
Della fusione delle
società
Art. 2501 (Forme di
fusione). - La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di
una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più
altre.
La partecipazione alla
fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). – Nel caso di
fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di
quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti
debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di
cui all'art. 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui
all'art. 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano
l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della
fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere.
La relazione degli esperti
di cui all'art. 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere
allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione
contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al
primo comma non si applicano le disposizioni degli artt. 2505 e 2505-bis.
Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in
ogni caso risultare:
1) il tipo, la
denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla
fusione;
2) l'atto costitutivo
della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le
eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio
delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalità di
assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione
o di quella incorporante;
5) la data dalla quale
tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere
dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate
al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento
eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di
titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari
eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione
delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro
indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci
per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è
depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede
le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del
progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono
intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.
Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul
bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita
ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il
progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale
può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato
chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo
comma.
Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una
relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico,
il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o
delle quote.
La relazione deve indicare
i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono
essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società
devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi
seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori
risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà
di valutazione.
La relazione deve
contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti
per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita
a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti
sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le
società di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante
o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita
per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le
società di revisione.
In ogni caso, le società
partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del
luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante
la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto
di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei
danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai
precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di
società di persone con società di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343.
Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede
delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione
con le relazioni indicate negli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi
tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-quater.
I soci hanno diritto di
prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 (Decisione in
ordine alla fusione). - La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo
o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle
società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso
per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo
o statuto.
La decisione di fusione
può apportare al progetto di cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). – La deliberazione
di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata
per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436.
La decisione di fusione
delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per
l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'art. 2436 se
la società risultante dalla fusione o quella incorporante è
regolata dai capi V, VI,
VII.
Art. 2503 (Opposizione dei
creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni
dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi
partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501- sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla
fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilità ai sensi del sesto comma dell'art. 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti
creditori.
Se non ricorre alcuna di
tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto
termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma
dell'art. 2445.
Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni delle società
partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'art. 2503,
salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di
obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto
di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di
obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione
devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima
della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata
dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Art. 2504 (Atto di
fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve
essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui
compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei
luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella
che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla
società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere
quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori
alla fusione.
La fusione ha effetto
quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504.
Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data
successiva.
Per gli effetti ai quali
si riferisce il primo comma dell'art. 2501-ter, numeri 5) e
6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio
successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori
risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove
possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti
alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6) dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società
che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività
delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'art.
2501-sexies.
La fusione attuata
mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante
incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità
illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società
partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'art. 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta
dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società
fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante
non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società
incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di
fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di
fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla
fusione.
Art. 2505 (Incorporazione
di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una
società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si
applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri
3), 4) e 5) e degli artt. 2501-quinquies
e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo
statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in
un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con
deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi
amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle
società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art. 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2).
I soci della società
incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale
possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni
dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della
incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502.
Art. 2505-bis (Incorporazione di società possedute al novanta per cento). - Alla
fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno
il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della
società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla
società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per
il recesso.
L'atto costitutivo o lo
statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più
società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni
o quote sia decisa, quanto alla società incorporante,
dal suo organo
amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano
rispettate le disposizioni dell'art. 2501-septies, primo
comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'art. 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese
prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società
incorporata.
Si applica la disposizione
di cui al terzo comma dell'art. 2505.
Art. 2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel
registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi
degli artt. 2501-ter, 2502-bis
e 2504 conseguono gli effetti
previsti dall'art. 2448.
Art. 2505-quater (Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da
azioni). - Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del
presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le
disposizioni degli artt. 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'art. 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società
partecipanti alla fusione; i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla
metà.
Sezione III
Della scissione delle
società
Art. 2506 (Forme di
scissione). - Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a
più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio,
in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi
soci.
E' consentito un
conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore
nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle
società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con
la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero
continuare la propria attività.
La partecipazione alla
scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i
dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle
società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un
elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di
assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le
società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato
a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del
rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo
parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del
passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in
solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa
e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione
devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società
beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni
ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il
progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro
a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione
deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-ter.
Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformità agli artt. 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo
amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni
o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle
società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società
scissa.
Si applica alla scissione
l'art. 2501-sexies; la relazione ivi prevista non tuttavia è richiesta quando
la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello
proporzionale.
Con il consenso unanime
dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di
voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può
essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili
alla scissione gli artt. 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti
articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
Art. 2506-quater (Effetti della scissione). - La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni
dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono
iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data
successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società
nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si
applica il quarto comma dell'art. 2504-bis.
Qualunque società
beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società
scissa.
Ciascuna società è
solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto
ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti
dalla società cui fanno carico.".
Art. 7.
Norme in tema di società
costituite all'estero
1. Dopo il capo X del
titolo V del libro V del codice civile è aggiunto il
seguente:
"Capo XI
Delle società costituite
all'estero
Art. 2507 (Rapporti con il
diritto comunitario). - L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni
contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento
delle Comunità europee.
Art. 2508 (Società estere
con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le società costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi
secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse
devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il
nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno
compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti
pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati
nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite
all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano
all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella
corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono
essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì
indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la
sede secondaria e il numero di iscrizione.
Art. 2509 (Società estere
di tipo diverso da quelle nazionali). - Le società costituite all'estero, che
sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle
norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi
all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la
responsabilità degli amministratori.
Art. 2509-bis (Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità). – Fino
all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome
della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
sociali.
Art. 2510 (Società con
prevalenti interessi stranieri). - Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di
determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati
interessi stranieri.".
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