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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e
dignità del lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. -
Libertà di opinione.
ART. 2. -
Guardie giurate.
ART. 3. -
Personale di vigilanza.
ART. 4. -
Impianti audiovisivi.
ART. 5. -
Accertamenti sanitari.
ART. 6. -
Visite personali di controllo.
ART. 7. -
Sanzioni disciplinari.
ART. 8. -
Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. -
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10.
- Lavoratori studenti.
ART. 11.
- Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12.
- Istituti di patronato.
ART. 13.
- Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14.
- Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART.
15. - Atti discriminatori.
ART. 16.
- Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17.
- Sindacati di comodo.
ART. 18.
- Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19.
- Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20.
- Assemblea.
ART. 21.
- Referendum.
ART. 22.
- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23.
- Permessi retribuiti.
ART. 24.
- Permessi non retribuiti.
ART. 25.
- Diritto di affissione.
ART. 26.
- Contributi sindacali.
ART. 27.
- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28.
- Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29.
- Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30.
- Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32.
- Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33.
- Collocamento.
ART. 34.
- Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35.
- Campo di applicazione.
ART. 36.
- Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori
di opere pubbliche.
ART. 37.
- Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38.
- Disposizioni penali.
ART. 39.
- Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40.
- Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41
- Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL
LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei
rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante
lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personaledi vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale
addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro,
di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo
richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi
in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che
avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di
lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui
al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile
a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al camma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini
sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo
e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da
stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14.
- Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi
di lavoro.
ART. 15.
- Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o
religiosa.
ART. 16.
- Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui
confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati
i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici
di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un
anno.
ART. 17.
- Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
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ART. 18. - Reintegrazione nel posto di
lavoro.
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
Legge 15 luglio 1966 n.604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del
numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea
diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro
al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui
sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al
quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore
di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale
di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza
il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti .
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo che la ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che la ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno
di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma
pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19.
- Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle associazioni
sindacali che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20.
- Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario
di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine
del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine
di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART. 21.
- Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22.
- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del
terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna
per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23.
- Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui
è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui
alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24
ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24.
- Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25.
- Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
ART. 26.
- Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27.
- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28.
- Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali
delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che
decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e
b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché
nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici
stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23,
secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30.
- Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione
alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi
sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione
a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in
caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32.
- Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a
loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di
trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,
comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il
quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente,
che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative
o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti
di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di
cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in
duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di
lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale
è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34.
- Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente
legge, le richieste, nominative di manodopera da
avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare
del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a
ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35.
- Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15,
16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il
personale navigante.
ART. 36.
- Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori
di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve
essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in
cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella
cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del
lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo
che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15
giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art.
36 del codice penale.
ART. 39.
- Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei
lavoratori.
ART. 40.
- Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione
della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli
atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono
esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse
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