Legge 28 febbraio
2001 n. 24 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione
autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura (G.U. 28 febbraio 2001, n. 49)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394
All' articolo 1 il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In
considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in
Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il
tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella
forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata
con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito,
salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al
comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con
riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non
superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio
vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la
costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla
lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta
spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono
successivamente al 2 gennaio 2001";
il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Il tasso di
sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio
2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre
2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua
superiore ad un anno".